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ASSICURAZIONI

 

Uso e abuso della “targa prova”

Note operative – Ufficio Studi ASAPS


Il d.P.R. n. 474/2001, al quale si collega il sistema sanzionatorio di cui all’art. 98 C.d.S., prescrive che l’obbligo di munire della carta di circolazione, ai sensi degli articoli 93, 110 e 114 del Codice della Stra-da, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, an-che per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguen-ti soggetti se “sono autorizzati alla circolazione di prova”:

a.le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rap-presentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non supe-riori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pub-blici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;

b.le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;

c.le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione (vedasi art. 78 C.d.S. e art. 236 Regolamento C.d.S.) i loro rappresentanti, concessionari, commissari e agenti di vendi-ta, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;

d.gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per conto proprio.

L’uso diverso si concretizza quando la targa prova viene utilizzata per motivi non idonei per l’attività che svolge il titolare dell’autorizzazione. Durante la circolazione, sul veicolo deve essere presente il titolare del-l'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega, ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega.

La delega è nominativa e può essere utilizzata senza limitazioni tem-porali e/o di percorso; oltre a ciò non deve riportare la sigla ed il nu-mero della targa prova per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione alla circolazione.

I veicoli muniti di targa “prova” possono liberamente circolare in qual-siasi giorno della settimana, senza limitazioni per le festività, purché sia garantita la finalità che lega il titolare dell’autorizzazione, alla cir-colazione di prova, con quel veicolo.

Si precisa che l'autorizzazione alla circolazione di prova é utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso; inoltre vige l'obbligo di aggiornarla ogni qualvolta vi sia un mutamento riferito al soggetto intestatario (es. variazione di sede, variazione della ragione sociale, ecc.), purché sia tale da non comportare l'estinzione del soggetto stesso e la costituzione di un nu-ovo ente, nel qual caso si rende necessario il rilascio di una nuova au-torizzazione in capo al nuovo soggetto e la revoca dell'autorizzazione già rilasciata in capo al soggetto estinto.

La trasformazione societaria non comporta la creazione di un nuovo soggetto giuridico (in tal caso la società abbandona semplicemente il tipo sociale cui apparteneva - es. società a responsabilità limitata – assumendo un nuovo tipo sociale - es. società per azioni - ma senza per ciò introdurre soluzioni di continuità), mentre la fusione societaria implica necessariamente l'estinzione della società che viene incorpo-rata o che si unisce ad altre per la creazione di un nuovo soggetto giu-ridico.

Premesso quanto esposto, si riportano le principali note operative:

1.È applicabile la sanzione per uso improprio della targa di prova quando questa è stata collocata su un veicolo già radiato dal PRA, perché destinato alla demolizione, che viene esportato defi-nitivamente all’estero (vedi nota Ministero Interno n. 300/A/ 57277/105/20.3 del 24 ottobre 1994).

La violazione va segnalata ai fini dell’applicazione della sanzione di cui al n. 8 della tabella annessa alla Legge 24.01.1978, n. 27 (Tasse automobilistiche - uso non consentito della targa prova), nonché all'ufficio competente dell’UMC che ha rilasciato la targa prova per le dovute valutazioni in caso di ripetute violazioni; in-fatti se le violazioni commesse con la stessa targa prova e auto-rizzazione superano il numero di tre, si deve contestare la sanzi-one amministrativa da € 169,00 a € 679,00 prevista dall’art. 98, comma 4, C.d.S. dalla quale consegue l’applicazione della san-zione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.

2.L’autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Mini-stero Infrastrutture e Trasporti ed ha validità annuale, ovvero l’anno di validità decorre dalla data del rilascio dell’autorizza-zione sino al corrispondente giorno dell’anno successivo (vedi circolare Ministero Interno prot. n. 300/A/51764/105/20/3 del 1° febbraio 1995).

3.L'autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata, dai concessionari, commissionari, agenti di vendita e commer-ciati autorizzati di veicoli a motore e loro rimorchi, sia per i vei-coli nuovi, sia per quelli da essi ritirati in permuta, sempre però soltanto per gli scopi previsti (vedi circolare Ministero Infrastrut-ture e Trasporti prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004).

4.Le targhe prova rilasciate da Paesi stranieri sono valide solo se espressamente riconosciute sulla base di convenzioni di recipro-cità (attualmente le targhe prova rilasciate dall’Austria, Germa-nia e Repubblica di S. Marino sono valide ai fini della circola zio-ne in Italia, come richiamato dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004).

5.Devono ritenersi ammessi alla circolazione sul territorio nazio-nale i veicoli provenienti dalla Germania muniti delle “targhe temporanee” (c.d. targhe gialle) che dal 1° gennaio 1998 hanno sostituito le “targhe rosse per uso singolo”, destinate agli utenti privati (vedi circolare Ministero Interno prot. n. 300/A/3/44559 /123/2/27/3 del 16 giugno 2004).

La targa temporanea è a sfondo bianco con caratteri neri e ripor-ta sul lato destro un riquadro a fondo giallo indicante la sca-denza. Può essere assegnata a chiunque la richieda (anche a cit-tadini di altri Stati UE) per motivi di prova, collaudo e trasferi-mento del veicolo.

È prodotta in privato, con sequenza alfanumerica attribuita dal-l’Ufficio immatricolazione, il quale rilascia al richiedente un do-cumento di circolazione compilato nella sola parte contenente i dati personali, mentre la parte relativa ai dati tecnici e identifi-cativi del veicolo è compilata, prima dell’utilizzo del mezzo, diret-tamente dall’intestatario.

I dati del veicolo abbinati alla targa, pertanto non sono registrati dagli Uffici immatricolazione, i quali conservano nei propri archi-vi cartacei esclusivamente quelli personali.

È valida cinque giorni e, una volta scaduta, rimane in possesso dell’intestatario (vedi circolare Ministero Infrastrutture e Tra-sporti prot. n. 692/M363 del 10 marzo 2004).

6.Nel caso in cui un veicolo circoli con targa prova scaduta (ma con assicurazione in corso di validità) l’assicuratore è tenuto in caso di sinistro a risarcire il terzo danneggiato, non potendo op-porre a quest’ultimo eccezioni derivanti dal contratto, conforme-mente a quanto previsto dall’art. 144, comma 2, del Codice delle Assicurazioni.

L’impresa di assicurazione, a norma del medesimo articolo, ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione (vedi parere ISVAP prot. n. 09.10.004622 del 23 marzo 2010).

7.L’autorizzazione mancante o scaduta comporta l’applicazione delle sanzioni riconducibili agli articoli 93, 193, ecc. del Codice della Strada come se il veicolo fosse in ordinaria circolazione (ve-di Cassazione Civile, sez. 3ª, 13 settembre 2010, n. 1943).

8.Per quanto riguarda l’utilizzo delle targhe temporanee tedesche, altrimenti dette di “breve termine” utilizzate al fine di esportare veicoli immatricolati in Italia e radiati dalla circolazione, si rap-presenta che le targhe e il documento di circolazione sono da considerare validi solo se utilizzati per far circolare in Italia vei-coli immatricolati in Germania, sulla base della nota Diplomati-ca del 22 ottobre 1993, n. 411, tra Italia e Germania, relativa al riconoscimento reciproco delle targhe di prova ed esclusivamente per le finalità e con le modalità sancite dall' Accordo medesimo. Non sono, invece, validi quando sono utilizzati per far circolare nel nostro Paese veicoli già immatricolati in Italia e ormai radiati dalla circolazione, che, si rammenta, dopo la radiazione possono circolare sul territorio nazionale esclusivamente per recarsi ai valichi di frontiera.

La fattispecie è infatti regolamentata dall'articolo 99 del Codice della Strada che consente la circolazione di veicoli immatricolati in Italia e radiati per esportazione solo per recarsi ai transiti di confine purché muniti di un foglio di via e di una targa provvi-soria rilasciati da un Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Ter-restri.

Nei casi descritti la possibilità della circolazione in Italia con tar-ghe "temporanee" tedesche, vorrebbe dire applicare le norme di un ordinamento giuridico diverso e disapplicare le proprie.

Una simile procedura non ha alcun fondamento giuridico né al-cun vincolo di diritto comunitario o internazionale.

La circolazione di un veicolo già immatricolato in Italia e radiato dalla circolazione, munito di targhe "temporanee" tedesche, co-stituisce violazione dei seguenti articoli del Codice della Strada:

• 93, commi 1 e 7, in quanto circolante privo di immatricolazione e della carta di circolazione;

• 100, commi 1 e 11 perché non munito delle targhe italiane di immatricolazione;

• 193, commi l e 2, in quanto privo della copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, essendo non valida quella rife-rita alle targhe "temporanee".

Resta inteso che, qualora il veicolo munito di targhe "tempora-nee" sia non radiato e ancora immatricolato in Italia, troverà ap-plicazione l'articolo 100, comma 12, per circolazione con targhe improprie, e l'articolo 193, commi 1 e 2, se privo di copertura as-sicurativa diversa da quella delle targhe "temporanee" (vedi circolare Ministero Interno prot. n. 300/A/352/13/111/57/6 del 10 gennaio 2013).

9.Non acquisisce rilevanza il fatto che l'autovettura fosse comun-que provvista di targa prova, poiché ai fini della configurazione della violazione prevista dall’art. 80, comma 14, C.d.S. (e dell'ap-plicazione della correlata sanzione amministrativa), è sufficiente che l'autoveicolo sia sprovvisto di revisione, considerato che nes-suna norma del C.d.S. autorizza la legittima circolazione di un autoveicolo non revisionato (vedi Cassazione Civile, Sez. 6ª, 20 novembre 2013, n. 26074).

10.Per la circolazione di prova dei soli veicoli eccezionali ad uso speciale di cui all’art. 13, comma 2, punto B, lettera a), del Regolamento C.d.S. viene rilasciata un’autorizzazione che deve riportare la targa prova che accompagnerà i veicoli.

La validità dell’autorizzazione è limitata a quella della targa prova (vedi direttiva Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 4214/RU del 10 settembre 2014).



Tribunale di Vicenza, sez. II, 22 febbraio 2016



Il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione.

Difatti, se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi contra legem.

Cosi, dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato che circoli con targa prova, risponde solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova.

“L’art. 1 Reg. 474/2001 stabilisce che “l’obbligo di munire della carta di circolazione (…) i veicoli che circolano su strada per esigenze con-nesse con (…) prove tecniche(…) non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo (…) d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto“.

Secondo il Giudice, dall’interpretazione della citata disposizione sca-turisce che la presenza o meno della targa di prova radicherebbe l’ob-bligazione indennitaria in capo alla compagnia di assicurazione della targa di prova ovvero a quella del veicolo.

L’esame della lettera e della ratio della norma non consente tuttavia di avallare tale prospettazione.

La finalità della targa di prova non è quella di sostituire l’assicurazio-ne del mezzo con quella del professionista che lo sta utilizzando al momento, bensì quella, del tutto differente, di consentire la provvi-soria circolazione e fornire una copertura assicurativa anche ai veicoli non ancora immatricolati (e perciò non assicurati per la responsabili-tà civile) che si trovino comunque a circolare per prove tecniche, spe-rimentali o costruttive o per dimostrazioni o allestimenti.

I soggetti eventualmente danneggiati da tali veicoli – autorizzati alla circolazione sebbene privi di immatricolazione – potranno così essere risarciti dall’assicurazione della targa di prova, comunque obbligatoria ai sensi dell’art. 122 cod. ass., trasferibile da veicolo a veicolo e rila-sciata soltanto a determinati soggetti e per le finalità indicate.

Si tratta di un’assicurazione “sulla targa” e non “sul veicolo”, desti-nata ad operare in tutti quei casi in cui il veicolo sia sprovvisto di car-ta di circolazione.



Circolazione in prova veicolo non sottoposto a revisione


Cassazione Civile Sez. 2ª Sentenza n. 16310 Anno 2016

Presidente: Bucciante Ettore

Relatore: Cosentino Antonello

Data pubblicazione: 4 agosto 2016


Sentenza sul ricorso 17575 - 2012 proposto da:

Partenza Rossano, elettivamente domiciliato in Roma, via Filippo Cor-ridoni 19, presso lo studio dell'avv. Alessandra Tullio, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Purificati;

- ricorrente –

contro


Ministero Difesa, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;

- resistente –


avverso alla sentenza n. 370/2011 del Tribunale di L'Aquila, depositata il 10 giugno 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 aprile 2016 dal Consigliere Dott. Antonello Cosentino;

Udito l'avv. Stefano Purificati, difensore del ricorrente, che ha chiesto raccoglimento del ricorso;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Svolgimento del processo


Il Sig. Rossano Partenza proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace di Pianella al verbale 15 settembre 2005 con il quale i carabinieri di Cepagatti gli avevano contestato la contravvenzione di cui all'art. 80, comma 14, C.d.S. perché circolava con un autocarro con targa di prova non presentato alla prescritta revisione.

L'opposizione veniva rigettata tanto dal Giudice di Pace quanto dal Tribunale dell'Aquila, adito con l'appello del sig. Partenza.

Secondo il Tribunale l'apposizione della targa di prova non consentiva la circolazione con veicolo non sottoposto a revisione.

Avverso alla sentenza del Tribunale il sig. Partenza proponeva ricorso per cassazione, deducendo, quale unico motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 80 e 98 C.d.S., in relazione al d.P.R. n. 474 del 2001, con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Ad avviso del ricorrente - che, a supporto del proprio assunto, produ-ce un conforme parere del 15 marzo 2006 della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture - la ratio della disposizione che autorizza gli esercenti di officine di ri-parazione a circolare con veicoli muniti di targhe di prova per sottoporli a prove tecniche (da individuare nella necessità di permette-re all'autoriparatore di verificare l'entità dei malfunzionamenti e l'effi-cienza degli interventi effettuati) - imporrebbe di riconoscere a tali soggetti la possibilità di circolare in prova anche con veicoli con revi-sione scaduta.

L'intimato Ministero non notificava controricorso ma si costituiva in funzione dell'eventuale partecipazione alla discussione orale.

All'esito del deposito della relazione di della cui all'art. 380 bis c.p.c. la causa veniva discussa nella camera di consiglio del 4 ottobre 2013, per la quale il ricorrente depositava memoria illustrativa ed al cui esi-to il Collegio - ritenuta l'insussistenza delle condizioni di evidenza de-cisoria fissate dall' articolo 375, n. 5, c.p.c. per la definizione della causa in sede camerale - rinviava la stessa alla pubblica udienza.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 6 aprile 2016, per la quale non sono state depositate memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. ed alla quale il Procuratore Generale ha concluso come in epi-grafe.


Motivi della decisione


Il motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

L'assunto dei ricorrente secondo cui la disciplina della circolazione con targa di prova conterrebbe una deroga al disposto dell'articolo 80 C.d.S., comma 14, che sanziona "chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione", non ha fondamento né letterale né teleologico.

Al riguardo è sufficiente rilevare che l'articolo 1 del d.P.R. n. 474/01 solleva i soggetti appartenenti alle categorie tassativamente elencate nelle lettere a, b), c) e d) del primo comma, purché espressamente autorizzati alla circolazione di prova, dall'obbligo di munire della carta di circolazione i veicoli che circolano su strada per ragioni tassativa-mente elencate nella prima parte del primo comma (esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento).

La disposizione in esame, dunque, prevede che la circolazione in pro-va possa avvenire, per le specifiche finalità sopra menzionate e ad opera dei soggetti rientranti nelle suddette categorie, individualmente autorizzati: con veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione; ciò in deroga al disposto degli articoli 93, 110 e 114 C.d.S.; con veicoli sui quali siano stati applicati sistemi o dispo-sitivi di equipaggiamento che rendano necessario l' aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 236 reg. att. C.d.S.; ciò in deroga al disposto dell' articolo 78 C.d.S.; quest'ultima deroga, non formulata espressamente nel testo.

L’articolo 1 del d.P.R. n. 474/01, risulta implicita nella previsione del-la lettera c) del primo comma di tale articolo, la quale inserisce nel-l'elenco delle categorie di soggetti che possono essere autorizzati alla circolazione in prova "le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi qualora l'applica-zione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 236 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive mo-dificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento”.

L'esegesi dell'articolo 1. d.P.R. n. 474/01 consente dunque di conclu-dere che la circolazione in prova può avvenire in deroga al disposto degli articoli 78, 93, 110 e 114 C.d.S.; non in deroga al disposto dell'articolo 80 C.d.S., il quale vieta la circolazione con veicoli che non siano stati presentati alla prescritta revisione.

Il ripetuto articolo 1, d.P.R. n. 474/01, in sostanza, non contiene al-cun riferimento a ipotetiche esenzioni al divieto circolare con un vei-colo che non sia stato presentato alla prescritta revisione.

Sotto il profilo teleologico, è poi sufficiente rilevare che la ratio della disposizione che autorizza (anche) gli esercenti di officine di riparazio-ne a circolare con veicoli muniti di targhe di prova per sottoporli a prove tecniche va individuata nella necessità di permettere all'auto-riparatore di eseguire prove su strada, onde verificare l'entità dei mal-funzionamenti su cui gli sia stato richiesto di intervenire e l'efficienza degli interventi da lui effettuati.

Tale ratio legis non tocca il tema della revisione periodica obbligatoria, perché anche un veicolo regolarmente revisionato può presentare mal-funzionamenti la cui riparazione richieda l'effettuazione di prove tec-niche su strada, e, per converso, una volta che un veicolo sia stato portato alla revisione, l'eventuale circolazione che il riparatore debba effettuare con tale veicolo per svolgere le prescritte verifiche, o per controllare l'efficacia degli intereventi manutentivi effettuati, risulterà non in contrasto con il disposto dell'articolo 80 C.d.S. appunto perché effettuata con un veicolo "presentato alla prescritta revisione".

In definitiva l'assunto che identifica la possibilità di circolare con un veicolo non munito di carta di circolazione con la possibilità di circo-lare con un veicolo non sottoposto alle prescritte revisioni, ancorché fatto proprio dalla Direzione Generale per la Motorizzazione del Mini-stero dei Trasporti e delle Infrastrutture in un parere reso nel 2006, non può essere condivisa, palesandosi sfornito di base normativa.

Il ricorso va quindi in definitiva rigettato.

Non vi è luogo a regolazione delle spese del giudizio di cassazione, non avendo la difesa dell'Amministrazione svolto attività difensiva in questa sede.

Le spese seguono la soccombenza.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 6 aprile 2016

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