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Il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha diramato una circolare nel settembre 2016 a tutti gli organi competenti in merito a quanto previsto dall’art. 180, comma 1, lettera d), del Codice della Strada.

Detto articolo stabilisce che, per poter circolare, il conducente di un veicolo a motore deve avere con sé il certificato di assicurazione obbligatoria, da cui risulti il periodo per il quale é stato pagato il premio o la rata di premio che comprova l’adempimento dell’obbligo di assicurazione (RCA).

L’art. 27 del D.L. 7.9.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private) rinvia ad un regolamento IVASS per le modalità di rilascio e caratteristiche del certificato di assicurazione (Regolamento n. 34 del 19.3.2010).

L’IVASS, con provvedimento del 22.12.2015, ha stabilito che “nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso ai sensi dell’art. 2, su supporto durevole, anche tramite posta elettronica...”